Ingresso in Germania, da oggi cambiano le regole: vediamole tutte

Ingresso in Germania

Dal 13 maggio, cioè oggi, sono entrate in vigore nuove regole per l’ingresso in Germania, regole valide sull’intero territorio nazionale. Ma vediamo nello specifico quali sono:

Ingresso in Germania dai Paesi UE

La Germania ha abolito le restrizioni all’ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE. Dal 30 gennaio vige il divieto di ingresso in Germania per chi sia stato (anche solo in transito) in un'”area a rischio varianti”, ma al momento nessun Paese UE è classificato come tale.

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Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Obblighi per chi entra in Germania

La Germania distingue tre tipi di “aree a rischio”: aree a rischio “normali” (di cui fa parte l’Italia), aree in cui il tasso di incidenza è particolarmente elevato o “aree ad alta incidenza” e aree in cui sono diffuse le nuove varianti del virus o “aree a rischio varianti”. La lista completa dei 3 tipi di aree “a rischio” può essere consultata sul sito del Robert Koch Institut (RKI).

Attenzione: A partire dal 13 maggio 2021 è entrata in vigore una nuova normativa valida su tutto il territorio tedesco, pertanto non è più necessario informarsi sulle regole in vigore nei singoli Länder.


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Per la normativa tedesca, si considera:

vaccinato: chiunque abbia completato da almeno 14 giorni il ciclo vaccinale (una o due dosi a seconda del tipo di vaccino, una sola dose per chi sia già stato malato di Covid)
guarito: chiunque sia risultato positivo al Covid 19 non meno di 28 giorni e non più di 6 mesi prima
testato negativo“: chiunque sia risultato negativo ad un tampone molecolare (PCR) o antigenico (nelle ultime 72 ore se PCR; nelle ultime 48 ore se antigenico); nel caso degli ingressi da aree a rischio varianti, l’antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore precedenti l’arrivo in Germania.

Ingresso in Germania

La documentazione che dimostra di essere vaccinati, guariti o “testati negativi” può essere anche prodotta all’estero (secondo la normativa in vigore nel Paese estero) e può essere scritta anche in lingua italiana (oltre che in tedesco, inglese, francese e spagnolo).

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE: In generale (e salvo le eccezioni riportate sotto), chiunque si sia recato, nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania, in un’area considerata “a rischio” (di qualsiasi tipo) deve registrare il proprio ingresso sul portale online www.einreiseanmeldung.de. Nel corso della registrazione (possibile soltanto nei 3 giorni immediatamente precedenti l’ingresso), il portale chiederà di indicare i propri dati personali, i Paesi in cui ci si è recati nei 10 giorni l’ingresso in Germania, le modalità di ingresso, i recapiti di soggiorno in Germania e informazioni circa il fatto di essere vaccinati, guariti o “testati negativi”.

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BFK Vöcklabruck, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Chi dovesse avere difficoltà a registrarsi online può compilare questo formulario sostitutivo: entro 24 ore dopo l’ingresso, va comunque inserita la registrazione sul portale online, oppure va inviato il formulario cartaceo all’indirizzo postale riportato sullo stesso. In alternativa, il formulario può essere consegnato al vettore o alle Autorità che dovessero effettuare un controllo, al momento dell’arrivo.

Le categorie di persone esentate dall’obbligo di registrazione verranno menzionate nell’apposito paragrafo “Casi di esenzione dagli obblighi”.

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JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

OBBLIGO DI DOCUMENTARE LA VACCINAZIONE, LA GUARIGIONE O IL TEST NEGATIVO: In generale, tutte le persone di età superiore ai 6 anni che fanno ingresso in Germania in aereo (da qualsiasi Paese, anche non considerato a rischio) oppure che si sono recate nei precedenti 10 giorni in aree ad alta incidenza o a rischio varianti sono tenute a presentare prima dell’imbarco (o dell’ingresso, se non avvenuto per via aerea) una documentazione che provi la vaccinazione, la guarigione o il risultato negativo di un tampone molecolare (PCR) o antigenico (rapido), con le stesse caratteristiche illustrate sopra.

Nei casi di ingresso da Paesi “a rischio varianti”, è necessario in ogni caso effettuare il tampone (non sono cioè considerati equivalenti, in questi casi, le certificazioni comprovanti la vaccinazione o la guarigione).

Chi nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania si sia recato soltanto in aree a rischio “normali” (come l’Italia) ed entri in Germania con mezzi di trasporto diversi dall’aereo può effettuare il tampone anche dopo l’ingresso nel Paese, in tempo utile per disporre del risultato entro 48 ore dallo stesso.

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OBBLIGO DI QUARANTENA: In generale, esiste un obbligo di quarantena di 10 giorni per chi entri in Germania da aree a rischio (di qualsiasi tipo).

Tuttavia, chi si sia recato soltanto in Paesi a rischio “normali” (come l’Italia) nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania non deve rispettare la quarantena, a partire dal momento in cui invia alle competenti autorità sanitarie, tramite il portale online www.einreiseanmeldung.de, una documentazione che dimostri la sua vaccinazione, la sua guarigione o l’esito negativo di un tampone (sempre con le stesse caratteristiche illustrate sopra). Fino a quando non viene inviata tale documentazione, è obbligatorio restare in quarantena (se la documentazione non viene inviata, l’isolamento dura 10 giorni).

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© Raimond Spekking

Chi si sia recato in Paesi ad alta incidenza” e non sia vaccinato né guarito, deve invece (salvo i casi di esenzione sotto riportati) rispettare almeno 5 giorni di quarantena prima di poter effettuare un secondo test, inviare la relativa documentazione alle competenti autorità sanitarie ed interrompere l’isolamento (in caso di risultato negativo). Se non si invia il risultato negativo del secondo test, la quarantena dura 10 giorni.

Infine, chi nei precedenti 10 giorni sia stato in aree a rischio varianti” è tenuto (sempre fatti salvi i casi di esenzione previsti) a rispettare 14 giorni di quarantena, senza possibilità di interromperla anticipatamente.

Le regole sopra riportate valgono in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

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Casi di esenzione dagli obblighi

Le principali eccezioni all’obbligo di registrazione e di quarantena (anche indipendentemente dall’invio alle competenti autorità di documentazione che dimostri la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone) sono le seguenti:

  • persone che abbiano soltanto transitato, senza soste significative, in area a rischio (lo scalo aereo non rientra in questa fattispecie)
  • persone in mero transito in Germania (il territorio tedesco deve essere lasciato nel più breve tempo possibile)
  • persone che lavorano nel settore dei trasporti (se sono state in aree a rischio varianti, solo per soggiorni inferiori a 72 ore)
  • pendolari, ma solo se la loro attività è da considerare indispensabile e improcrastinabile
  • per soggiorni non superiori a 72 ore (e sempre che non siano state in aree a rischio varianti), persone che fanno ingresso in Germania per far visita a parenti di primo grado (o partner non conviventi) o che per lo stesso motivo siano state per meno di 72 ore in aree a rischio

Nei casi sopra elencati (e in alcuni altri casi meno frequenti, riportati nella normativa) non è necessaria né la registrazione online, né la quarantena, ma è comunque obbligatorio essere in possesso di documentazione che dimostri il fatto di essere vaccinati, guariti o “testati negativi”, se si fa ingresso in aereo o si è stati in aree “ad alta incidenza” o “a rischio varianti” (tranne in casi molto particolari individuati dalla normativa, ad esempio per le delegazioni ufficiali, i pendolari o i trasportatori).

Ingresso in Germania

Chi rientra nelle categorie di cui sopra e fa ingresso da aree a rischio “normali” (come l’Italia) con altri mezzi di trasporto è esentato anche dall’obbligo di essere in possesso di documentazione che dimostri la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo del test.

La normativa prevede alcuni casi ulteriori di esenzione dalla quarantena (con obbligo di registrazione e di aver effettuato un tampone, ma senza necessità di inviare la relativa documentazione alle autorità competenti): tra questi, rientrano ad esempio le persone che fanno ingresso in Germania per far visita a parenti di primo o secondo grado (o a partner non conviventi) anche per più di 72 ore, e quelle che fanno ingresso per documentati motivi di lavoro per meno di 5 giorni (o siano stati per documentati motivi di lavoro in aree a rischio per meno di 5 giorni).

Anche al di fuori dei casi di eccezione esplicitamente previsti dalla normativa, è sempre possibile chiedere l’esenzione dagli obblighi di cui sopra, in casi specifici, all’Autorità sanitaria competente (Gesundheitsamt).

Come indicato sopra, per chi sia stato soltanto in aree a rischio “normali” (come l’Italia) è comunque possibile evitare la quarantena (o interromperla anticipatamente), inviando alle Autorità competenti, tramite l’apposito portale online, la documentazione che dimostri la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone (anche in italiano).

Ingresso in Germania

Ingresso in Germania da Paesi Terzi

Per gli ingressi dai Paesi non UE sono invece ancora in vigore restrizioni.

Fatta eccezione per le aree in cui sono diffuse le nuove varianti di virus (qui la lista), per le quali vigono particolari restrizioni (v. sotto), l’ingresso è consentito sempre a:

  • cittadini tedeschi o di Paesi UE
  • cittadini stranieri che siano residenti in Germania o in Paesi UE (con titolo di soggiorno di lunga durata)
  • ai familiari stretti di queste categorie (coniugi, figli minorenni e non sposati, genitori di figli minorenni)
  • alle persone che risiedono nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Tailandia, Corea del Sud (per Cina, Hong Kong e Macau la decisione sarà valida soltanto quando sarà garantita la reciprocità, mentre il Giappone non è più parte di questa lista).

Ai cittadini non compresi nelle categorie sopraindicate si applicano invece restrizioni relative a ingresso e transito. In particolare, questi cittadini:

  • possono fare ingresso in Germania soltanto se hanno comprovati motivi di urgenza, come motivi di lavoro (ma solo nei settori che possono considerarsi legati alle cosiddette infrastrutture critiche e cioè rilevanti per il sistema), urgenti motivi di salute, motivi familiari (come ad esempio il ricongiungimento o la visita a coniugi e figli minori) e motivi di studio
  • possono transitare in Germania, solo se dimostrano che continueranno il viaggio verso un Paese terzo, che il transito è “necessario” (cioè che non esistono tratte alternative dirette) e che l’ingresso sarà consentito dal Paese di destinazione (ulteriori limitazioni sono previste per chi sia stato in aree in cui siano diffuse le nuove varianti).

Ingresso in Germania

Dal 30 gennaio vige il divieto di ingresso in Germania per chi sia stato anche solo in transito, in un Paese “a rischio varianti” (sono tali, ad esempio, il Brasile, il SudAfrica e l’India). Eccezioni a tale divieto sono previste per cittadini tedeschi e loro parenti di primo grado (se viaggiano con loro), persone residenti in Germania, persone in transito in Germania in direzione di Paesi extra Schengen (unicamente in caso di scalo aereo, senza uscita dall’area di transito internazionale), personale del settore dei trasporti e sanitario. Un’ulteriore eccezione è rappresentata da ingressi per urgenti motivi umanitari (tra cui nascita di un figlio proprio, partecipazione a funerale di parente di primo grado, gravi motivi sanitari).

Maggiori informazioni sull’ingresso in Germania sono reperibili qui.

I motivi di urgenza per fare ingresso in Germania da Paesi terzi devono essere opportunamente documentati, e in assenza di documentazione adeguata l’ingresso può essere negato. Non è necessario (né possibile) ottenere dall’Ambasciata una sorta di “autorizzazione preventiva” all’ingresso in Germania: la decisione in merito spetta unicamente all’agente della Polizia Federale che valuterà la documentazione comprovante i motivi stringenti di necessità, al momento dell’ingresso in frontiera.

Ingresso in Germania

Pertanto, le persone che intendono fare ingresso in Germania provenendo da Paesi terzi senza rientrare chiaramente in una delle categorie cui l’ingresso sia esplicitamente consentito sono invitate a rivolgersi alla Bundespolizei competente per l’ingresso: per tali richieste è stato creato questo modulo da compilare online. In alternativa, ci si può rivolgere all’Ufficio della Bundespolizei competente per il valico di frontiera da cui vorrebbero fare ingresso, illustrando la propria situazione e allegando la documentazione in proprio possesso. Gli indirizzi email degli Uffici della Bundespolizei presso i principali aeroporti tedeschi sono:

Aeroporto di Francoforte sul Meno: [email protected]
Aeroporto di Berlino-Brandeburgo: [email protected]
Aeroporto di Monaco di Baviera: [email protected]
Aeroporto di Duesseldorf: [email protected]

I recapiti dei posti di Polizia presso altri aeroporti si trovano facendo una ricerca su internet o attraverso questo link della Bundespolizei.

(Fonte: Ambasciata d’Italia a Berlino)

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