Mancata iscrizione AIRE: nel 2024 sanzioni più dure e maggiori controlli
Con la nuova Legge di bilancio del 30 dicembre 2023 e quindi a partire dal 2024, verranno notevolmente inasprite le sanzioni in caso di mancata iscrizione all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. In realtà, l’iscrizione era già un obbligo, in base all’articolo 11 della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954, ma le sanzioni erano molto contenute e applicate solo raramente. Con la nuova legge, invece, il cui articolo 242 sostituisce la precedente disposizione del 1954, sono state introdotte sanzioni molto più pesanti (dai 200 ai 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione) e sono stati inoltre previsti più incentivi alle pubbliche amministrazioni, nella direzione di un accertamento più solerte.
Per darvi più informazioni possibili, abbiamo fatto qualche domanda a Gioacchino Di Vita, operatore Ital-UIL Germania e presidente del Comites Dortmund. All’Ital-UIL potete rivolgervi se avete bisogno di assistenza quanto a richiesta del reddito di cittadinanza o del sussidio per l’alloggio, posizione assicurativa, pensioni, invalidità civile e molto altro. Qui potete trovare invece tutte le informazioni per iscrivervi all’AIRE.
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Mancata iscrizione AIRE, cosa cambia a partire dal 2024
La nuova Legge di bilancio (del 30 dicembre 2023) inasprisce le conseguenze della mancata iscrizione all’AIRE, rispetto alla vecchia legge del 1954. Cosa cambierà adesso, concretamente? Cosa si rischia non iscrivendosi?
Premettendo che l’iscrizione all’AIRE è già obbligatoria per legge per tutti i cittadini italiani residenti all’estero, con la nuova legge di bilancio sono state inasprite le sanzioni per ogni cittadino che non abbia comunicato la modifica anagrafica. Si prevede inoltre un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, che a partire dal 2024 andrà dai 200 ai 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione.
Inoltre si fa obbligo, seppur teorico, alle amministrazioni pubbliche, anche estere, di comunicazione al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Il comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
L’accertamento della possibile violazione o l’irrogazione delle sanzioni possono esserci notificati in qualunque momento, negli anni, oppure è prevista una decadenza?
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
Quanti anni sono sanzionabili per inadempimento dell’obbligo? C’è un limite?
Sì, si possono sanzionare al massimo cinque anni “irregolari”. Ad esempio, se sono arrivato in Germania e ci sono rimasto senza iscrivermi per 9 anni, quando vengo “scoperto” posso essere sanzionato solo per i 5 anni precedenti alla “scoperta”, non per tutti i 9 che ho trascorso in Germania.
Se si risulta già iscritti all’AIRE, ma l’iscrizione è stata fatta in ritardo rispetto all’effettivo trasferimento, si possono avere problemi relativamente agli anni rimasti “scoperti”?
La Legge di bilancio non ha valore retroattivo e questo significa che, sebbene teoricamente si risulti punibili anche in questi casi, non lo si è in base ai nuovi parametri introdotti dalla legge del 30 dicembre del 2023.
In caso di nuclei familiari, sono sanzionati tutti i non iscritti?
Sì e la sanzione include anche i minori, per cui sono ovviamente responsabili i genitori.
Cosa si può fare per mitigare le conseguenze di una situazione irregolare?
Senz’altro iscriversi all’AIRE.
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