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I consigli legali del “Mitte”: acquistare cucine componibili, un’operazione da seguire con cautela

Davide Cuocolo, ha studiato Giurisprudenza a Napoli (dove è nato) e a Tübingen. Si è specializzato in diritto privato internazionale, con particolare riferimento alle relazioni Italia-Germania e si occupa anche di diritto tedesco, offrendo assistenza legale agli italiani in Germania in tema di diritto del lavoro e costituzione di attività commerciali. Il suo ufficio si trova a Karlsruhe. Sul suo sito internet e su Facebook pubblica news legali in tema di diritto tedesco, italiano e diritto dell’Unione Europea.
Per “Il Mitte” tiene una rubrica che aiuta gli italiani a orientarsi nei meandri del diritto, in Germania. Oggi parlaimo dell’acquisto di cucine componibili, un’operazione apparentemente semplice che però cela delle insidie.

acquistare cucine componibili
Photo by larkandlarks©

di Davide Cuocolo

Se state per acquistare una cucina componibile in Germania, il consiglio è di fare attenzione alle clausole del contratto e monitorare la fase di consegna e di assemblaggio del mobilio.
Durante l’esecuzione di questi contratti, infatti, possono sorgere spiacevoli inconvenienti e se il venditore è un colosso del mobile, impegnato ogni giorno a fronteggiare le richieste di migliaia di consumatori, di sicuro non ha il tempo (né la voglia!) di risolvere i problemi di ogni singolo compratore.
In tali casi è inevitabile che, tra insidie contrattuali, ritardi e danneggiamenti, il consumatore subisca notevoli disagi, a volte non proprio facili da gestire, soprattutto se è un cittadino straniero da poco arrivato in Germania.

Partiamo dall’elenco con la lista dei componenti della cucina: questa è la prima occasione di litigio. Non di rado l’acquirente sceglie il mobilio in filiale e successivamente gli vengono consegnati altri prodotti o materiali diversi.
Qui è buona norma ricontrollare tutte le voci prima di firmare, per essere sicuri che gli articoli scelti presso la filiale, siano stati poi effettivamente trasfusi nel contratto. In caso di accordi verbali con il responsabile vendite, ad esempio, se a voce avete scelto un determinato materiale, sappiate che, di regola, non prevalgono sulle clausole scritte del contratto. Verba volant, scripta manent.
Ma il vero punto critico si cela nella clausola con la data di consegna.
Qui bisogna prestare particolare attenzione: il contratto è corretto se il giorno della consegna è individuato o individuabile con precisione.
Infatti, quando la clausola prevede una data precisa, ad esempio “consegna al 2 febbraio 2017”, e il venditore fornisce la merce in un momento successivo, per il diritto tedesco è automaticamente in ritardo, anche senza bisogno della diffida del consumatore.
Se invece la clausola è imprecisa, del tipo “la consegna avviene di regola in 3-5 giorni” oppure “la consegna avviene quando la merce è a disposizione del venditore”, sarà difficile imputare il ritardo al venditore e si finirà per litigare.
Queste clausole costano parecchi grattacapi anche ai giuristi.
In particolare, sui cosiddetti “ca. Liefertermine”, la Corte tedesca ha statuito che clausole del tipo “la consegna avverrà in ca. 2-4 giorni” sono valide in quanto sufficientemente precise (OLG München, 29 W 1935/14). In tal caso la consegna dovrà essere effettuata al quarto giorno al più tardi.
Ad ogni modo, se il venditore è in ritardo nella consegna, conviene sempre inviare una diffida per fax, intimando di effettuare la consegna entro un congruo termine e chiarendo che in caso di mancata reazione si adiranno le vie legali.

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Ma si ha diritto al risarcimento se la cucina viene consegnata in ritardo?
In teoria sì, infatti secondo la giurisprudenza tedesca in alcuni casi spetta il risarcimento per il danno “da mancato utilizzo” o Nutzungsausfallentschädigung (sul punto cfr. LG Tübingen, 1 S 145 / 88, NJW’89).
La cucina, infatti, è considerata tra i beni di importanza fondamentale, per la vita di una persona.
Tuttavia non ci sono parametri precisi e pertanto non è possibile stabilire quanto si può chiedere per ogni giorno di ritardo.
In passato la giurisprudenza ha oscillato tra i 5 e i 40 marchi al giorno. Per esempio il Landgericht di Osnabrück con la sentenza del 24.07.1998 (7 O 161/98), ritenne congrua la cifra di 5 marchi al giorno (si trattava del ritardo nella consegna solo di alcune parti della cucina, che però ne compromettevano il completo utilizzo).
In caso di ritardo, quindi meglio non esagerare con le richieste, ma si tenga presente che la “minaccia” di far valere anche il danno da mancato utilizzo può essere ben sfruttata per fare pressione sul venditore ritardatario.

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Per quanto riguarda invece i danni all’appartamento causati dal maldestro lavoro degli operai durante il montaggio, non sorgono particolari problemi di qualificazione, atteso che quasi sempre, questi danni sono a carico del venditore (quando i contratti prevedono il montaggio).
Semmai il problema qui è ottenere in concreto la riparazione del danno o il risarcimento. Infatti il venditore ignorerà sistematicamente ogni vostra richiesta e il customer service, improvvisamente, si trasformerà in un muro di gomma sul quale si infrangeranno le frustrazioni dei consumatori.

Ebbene, in caso di danni da montaggio, conviene mettere subito al corrente il proprietario di casa e richiedere un preventivo per le riparazioni da una ditta specializzata. Se il venditore, a fronte delle vostre richieste, non fa riparare il danno o non risarcisce le spese di riparazione, si può reagire in due modi.
Secondo un primo metodo, si può pagare integralmente il prezzo della cucina, riservandosi di agire in giudizio per il risarcimento del danno. Questa soluzione ha il pregio di lasciare l’iniziativa nelle vostre mani, ma il danno resta a voi.
La seconda alternativa prevede invece di pagare il prezzo della cucina, trattenendo però l’importo necessario per riparare i danni subiti.
In tale caso è vero che si corre il rischio di una vertenza legale, infatti la società venditrice potrebbe citarvi in causa per recuperare l’importo trattenuto, ma a quel punto, di tutta risposta, farete valere i vostri danni in giudizio.
La scelta della migliore strategia tra le due dipende da voi, ma il secondo metodo appare consigliabile se il danno è di piccolo importo: in tali casi, il colosso del mobile, probabilmente, sarà propenso a riconoscere il vostro diritto alla diminuzione del prezzo e la vicenda si chiuderà senza troppi drammi.

Concludendo, il consiglio principale è quello di stare innanzitutto attenti a ciò che si firma: mai firmare senza esaminare bene la clausola del termine di consegna e la lista della merce che si sta acquistando. Successivamente, in caso di problemi, è il caso di inviare subito una diffida netta, secca e decisa al venditore, chiedendo di porre rimedio al problema. Se il venditore non si attiva, a quel punto, meglio rivolgersi ad un legale.

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