CODICI BERLINESI – Esteso il diritto al rimborso in caso di “mancato imbarco”
A Berlino si parla ormai da mesi di aeroporti e voli aerei. Ultimamente, poi, Lufthansa ha fatto parlare di sé per gli scioperi ravvicinati. Tegel era già pronto a chiudere e il Willy Brandt ad aprire, ma come ben sapete i programmi hanno preso tutta un’altra direzione. Una buona occasione, questa, per parlarvi dell’ampliamento delle casistiche riguardanti i rimborsi in caso di “mancato imbarco”.
In Europa, a dettare le regole in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri è il regolamento (CE) n. 261/2004, che definisce il «negato imbarco» come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti, benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata.
Fino ad oggi, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o overbooking, si aveva diritto a:
- essere trasportati alla destinazione finale con mezzi alternativi comparabili, o a
- farsi rimborsare il biglietto, e, se del caso, essere trasportati gratuitamente al tuo punto di partenza iniziale.
Bene, da ora le casistiche di responsabilità del vettore si estendono. Così, va ristorato il viaggiatore che perde il volo per un ritardo che non gli permette di prendere la coincidenza oppure quello che rimane a terra perché la compagnia ha riorganizzato i voli, spostando il suo in avanti, per tamponare gli effetti di uno sciopero avvenuto due giorni prima. Esempi concreti trattati dalla Corte di Giustizia Europea che ha sancito come anche nel caso di voli con scali, in cui un “negato imbarco” derivi da un ritardo nel primo volo, questo crei una situazione di diritto ad un rimborso secondo le tabelle che vedremo più avanti.
Ma un altro caso ha fatto scuola, ovvero un mancato imbarco a causa di uno sciopero che aveva costretto la compagnia aerea a imbarcare i passeggeri dei voli ritardando tutte le partenze e quindi creando dei disagi a chi, per esempio per lavoro, doveva obbligatoriamente volare il tal giorno e la tal ora.
Sono tutte casistiche che estendono il diritto alla compensazione per mancato imbarco, che ricordiamo essere oscillante tra i 250-600 euro, a seconda della lunghezza del volo.
Voli all’interno dell’UE
- tratte fino a 1500 km – 250 euro
- tratte superiori a 1500 km – 400 euro
Voli dall’UE a un paese extra-UE
- tratte fino a 1 500 km – 250 euro
- tratte da 1500 a 3500 km – 400 euro
- tratte superiori a 3500 km – 600 euro
Achtung! Se la compagnia aerea propone un volo alternativo simile a quello prenotato, la compensazione può essere ridotta del 50%.
Fate girare la voce!
SITO WEB: www.codici.org