CODICI BERLINESI – E-commerce e tutela del consumatore

I servizi di commercio elettronico sono disciplinati quale sottotipo dalla legge sui servizi a distanza e, nello specifico, la legge sul commercio elettronico del 14 dicembre 2001 ha introdotto, a seguito del recepimento di una direttiva europea, alcune regole:

1. La consegna di merci o la fornitura di i servizi, quando attuata mediante telecomunicazione, lettere, cataloghi, telefono, fax, email, radio, teleservizi o altri media richiede che l’imprenditore informi i consumatori sui suoi scopi di lucro e sull’identità della sua impresa. Questo atto informativo deve essere compiuto prima che il consumatore concluda il contratto, in particolare rivelando l’identità e l’indirizzo dell’impresa, le caratteristiche essenziali delle merci o dei servizi, il momento in cui il contratto entra in vigore, la durata minima del contratto a prestazioni continue o periodiche, il prezzo delle merci o dei servizi, i costi ausiliari, le istruzioni di pagamento e la modalità di consegna delle merci o di adempimento della prestazione, ecc.

2. L’imprenditore deve informare i consumatori del loro diritto di cancellare l’ordine, relativo alle merci acquistate, o di quello di richiedere la sostituzione delle stesse. All’occorrenza, deve notificare anche l’esistenza di qualsiasi costo che il consumatore debba sopportare, per l’uso dei mezzi di telecomunicazione.

3. Il consumatore è autorizzato a cancellare l’ordine entro due settimane, dopo essere stato correttamente informato intorno a tale diritto. Nel caso di consegna fisica delle merci, il periodo utile per la cancellazione non inizia a decorrere prima che le merci non siano trasportate.

4. Il diritto di cancellazione è precluso per prodotti su misura, per prodotti audio o video e per il software, specie nel caso in cui il sigillo della confezione sia stato rimosso dal consumatore. La stessa preclusione opera in caso di consegna di giornali e riviste, della fornitura di servizi di lotteria o di scommessa o nel caso di vendite all’asta.

A seguito però di alcuni scandali, che hanno colpito anche l’Italia, il Governo federale tedesco dal 24 agosto 2011 ha emanato una nuova legge, che in sintesi stabilisce che:

1. Si deve pagare SOLO se si conosce da subito il costo reale del servizio.Gli utenti devono pagare solo quando in realtà conoscono a quanto ammonta il loro obbligo di pagamento.

2. Un contratto con un consumatore, che acquista tramite commercio elettronico, dovrebbe entrare in esistenza solo quando il consumatore ha espressamente confermato nel suo ordine che egli accetta di effettuare un pagamento.

3. Al momento dell’ordine on-line su piattaforme Internet tramite pulsanti, è necessario che l’ingiunzione di pagamento sia leggibile con parole, o una formulazione unica corrispondente all’ordine ed etichettato in maniera chiara.

4. Modelli di business dubbi potranno essere rimossi.

5. Il provider che fornisce strutture e server a chi pratica condotte commerciali scorrette può anche essere punibile (come ha deciso la Corte d’appello di Francoforte sul Meno).

ACHTUNG! Su iniziativa del Governo Federale Tedesco è stato proposto che venga inserita tale direttiva nella Carta dei Diritti dei Consumatori a livello europeo. 
Il Parlamento europeo ha preso in esame la direttiva in data 23 giugno 2011 e ne ha dato una prima lettura. Il Consiglio doveva decidere entro settembre 2011, ma se abbia poi deciso o meno non è dato sapere. Quel che si sa è che ci vorrà del tempo prima che questa nuova direttiva europea venga recepita nel diritto degli Stati membri. Con evidenti danni sia al commercio che ai consumatori!

Fate girare la voce!

 

SITO WEB: www.codici.org